| Lunedì 18 Aprile 2011 10:23 |
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Normativa/Nazionale |
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sicurezza delle ferrovie comunitarie |
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| DECRETO LEGISLATIVO n. 43 del 24/03/2011 | |
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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43
Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva
2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.
(11G0077)
in G.U.R.I. del 15 aprile 2011, n. 87
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2009 e, in
particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro
normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento
della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario;
Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi
nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali
interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle
reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti
regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate;
Considerata, inoltre, la necessita' di apportare delle modifiche
per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo
del citato decreto legislativo n. 162 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, al fine di migliorare e sviluppare la
sicurezza delle ferrovie comunitarie, modifica ed integra la
disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in
attuazione della direttiva comunitaria 2008/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su
una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e
il personale che vi lavora.»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le
seguenti:
«f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo
come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di
immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne il proprietario o
avere il diritto di utilizzarlo;
f-ter) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto
responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto
tale nel RIN;
f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le
proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il
veicolo si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e
funzionali o di parti di tali sottosistemi;»;
c) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura
strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma
dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni
tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei
sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga
conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»;
3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi
ai requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;
4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel
RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le
informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»;
5) dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
«r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di particolari
categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel
campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli
storici.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «L'Agenzia pubblica annualmente
trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia pubblica
annualmente e trasmette»;
2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la
lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le deroghe
concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7.»;
e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore di
servizi di manutenzione,» sono sostituite dalle seguenti:
«fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione,» e le parole:
«addetto alla manutenzione dei vagoni» sono sostituite dalla
seguente: «detentore»;
f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Manutenzione dei veicoli). - 1. A ciascun veicolo
prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete e' assegnato
un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN
conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010,
n. 191.
2. Il soggetto responsabile della manutenzione puo' essere, tra gli
altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un
detentore.
3. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie e dei
gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria
parte di sistema come prevista nell'articolo 8, il soggetto
responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado
di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di
manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad
officine di manutenzione qualificate. A tal fine il soggetto
responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano
mantenuti conformi:
a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo;
b) ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di
manutenzione e le disposizioni delle STI.
4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della
manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le
disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento e'
fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialita'.
Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa
ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, alla richiesta di
rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione
di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il
certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel
rispetto dei requisiti di cui al comma 5.
5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della
manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento
adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione
dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) di cui all'articolo 1,
paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in
base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al
comma 3.
6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in
tutta la Comunita' europea.
7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie puo'
decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto
responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante
misure alternative, nei seguenti casi:
a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunita'
europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese;
b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia
differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale
della Comunita' europea e per il quale il soddisfacimento dei
requisiti di cui al comma 3 e' garantito da accordi internazionali
con paesi non appartenenti alla Comunita' europea e veicoli storici
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-bis);
c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature militari
e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di
essere messi in servizio. In tale caso sono concesse deroghe per
periodi non superiori ai cinque anni.
8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante
deroghe, identificate e motivate nella relazione annuale sulla
sicurezza di cui all'articolo 7 del presente decreto, concesse
dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie:
a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo
33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, per quanto
riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della
manutenzione;
b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni
a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli
articoli 14 e 15 del presente decreto, per quanto riguarda
l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della
manutenzione.»;
g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia conforme alle
norme di sicurezza nazionali» aggiungere le seguenti: «di cui
all'articolo 12 ed all'allegato II»;
h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa
ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della
sicurezza ed e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle
STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e
delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e
della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di
sicurezza.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure
adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti
specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza,
dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono
riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete,
l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla
messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La
certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa
ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»;
i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli
articoli 20 e 21.»;
l) il comma 4 dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate
interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e' attuata quando risultino
completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i
livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete
nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza,
dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di
sicurezza. Con successivi provvedimenti della direzione generale
competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali
le suddette reti regionali devono completare i sistemi di
attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti
regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti
tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza
certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal
gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che
gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio e'
responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»;
m) nell'allegato II il punto 17 e' abrogato;
n) nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le parole: «nelle
norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato
II;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle norme nazionali di
sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;».
Art. 3
Sistema di certificazione del soggetto responsabile
della manutenzione di carri merci
1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione
dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono dettate disposizioni che tengano conto dell'accordo
internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale
decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli Organismi di
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la
determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le
attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo
delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla
Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di cui
all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il decreto
di cui al comma 1 disciplina anche:
a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione;
b) le modalita' di certificazione del soggetto responsabile della
manutenzione;
c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione;
d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione;
e) le modalita' del rilascio e del rinnovo del certificato di
soggetto responsabile della manutenzione nonche' la relativa
validita'.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la
verifica della capacita' di svolgere le funzioni di responsabile
della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o
un gestore della infrastruttura, e' effettuata dall'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste
dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli
14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere
indicata sui certificati specificati in tali procedure.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano












